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LA MEDIAZIONE CIVILE, L’ETERNA INCOMPIUTA DELLA GIUSTIZIA ITALIANA

today7 Novembre 2026 10

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Dalla conciliazione societaria del 2003 alla riforma Cartabia: oltre venti anni di interventi normativi, promesse di modernizzazione e occasioni mancate. Tra negoziazione assistita, arbitrato e organismi accreditati, il mediatore resta una figura professionale senza una vera autonomia organizzativa.

Di Marco Naponiello – Giornalista e mediatore civile e commerciale

C’è un curioso paradosso nella giustizia italiana: tutti dichiarano di volerla rendere più rapida, efficiente, meno costosa e soprattutto meno congestionata, ma quando si presenta l’occasione di costruire strumenti alternativi realmente funzionanti, il legislatore sembra improvvisamente perdere la bussola. La mediazione civile e commerciale è probabilmente uno degli esempi più emblematici di questa contraddizione. Un istituto nato con ambizioni importanti, presentato come possibile valvola di sfogo per un sistema giudiziario gravato da un arretrato cronico, ma che a distanza di anni continua a vivere in una condizione di incompiutezza. Per comprendere il percorso bisogna tornare al 2003, quando il decreto legislativo n. 5 introdusse una disciplina della conciliazione stragiudiziale nelle controversie societarie. Un primo tentativo di importare nel nostro ordinamento una cultura della composizione consensuale dei conflitti, ispirata anche alle esperienze dei sistemi di common law, nei quali le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution) hanno una tradizione ben più consolidata. Nel 2010 arriva il decreto legislativo n. 28, il vero pilastro della mediazione civile e commerciale contemporanea, attuativo della legge delega n. 69 del 2009. L’obiettivo è ambizioso: affidare a un terzo imparziale il compito di assistere le parti nella ricerca di un accordo, evitando, quando possibile, il ricorso al giudice. Non una sentenza, non una decisione imposta, ma un percorso nel quale le persone tornano protagoniste della soluzione del proprio conflitto. La mediazione obbligatoria viene inizialmente introdotta per numerose materie, ma nel 2012 interviene la Corte costituzionale, che ne dichiara l’illegittimità per eccesso di delega. Il legislatore corre ai ripari e la reintroduce nel 2013. Già qui si intravede una caratteristica tutta italiana: un passo avanti, tre indietro e quattro di lato. Nel frattempo, accanto alla mediazione, nasce la negoziazione assistita, introdotta dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 dello stesso anno. Due strumenti che dovrebbero essere complementari, ma che finiscono per contendersi spazi e attenzione. La differenza sostanziale è semplice: nella negoziazione assistita sono gli avvocati delle parti a condurre il confronto e a sottoscrivere un accordo, mentre nella mediazione interviene un terzo imparziale, il mediatore, che facilita il dialogo e può, nei casi previsti, formulare una proposta conciliativa, senza mai avere il potere di decidere la controversia. La negoziazione assistita, pur avendo una sua utilità, non ha mai conosciuto una diffusione tale da trasformarla in un autentico pilastro della giustizia alternativa. Non esiste un autonomo ordine professionale dei negoziatori e l’attività rimane sostanzialmente incardinata nella professione forense. Anche la mediazione, tuttavia, non ha ricevuto un riconoscimento professionale autonomo. Il mediatore può essere qualificato, formato e aggiornato, ma non dispone di un proprio ordine, di un albo professionale indipendente o di una struttura ordinistica che ne rappresenti organicamente gli interessi. Soprattutto, non può esercitare liberamente l’attività attraverso una propria organizzazione professionale indipendente: per operare nelle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 28 del 2010 deve essere inserito nell’organizzazione di un organismo iscritto nel registro ministeriale. Ecco il nodo: l’organismo, anziché essere soltanto una struttura di garanzia e organizzazione del servizio, diventa anche il necessario filtro attraverso il quale passa l’attività del professionista. Una condizione che solleva interrogativi sulla reale autonomia lavorativa del mediatore, chiamato ad assumersi responsabilità, rispettare obblighi di imparzialità, riservatezza, competenza e aggiornamento, senza però disporre di un mercato professionale autonomo paragonabile a quello di altre attività intellettuali. Non si tratta di negare la necessità di controlli e requisiti, tutt’altro. La qualità e l’indipendenza della procedura devono essere garantite. Ma tra regolamentare una professione e ingabbiarla in un sistema organizzativo che ne limita l’autonomia esiste una differenza sostanziale. E poi c’è l’arbitrato, altro strumento ADR che meriterebbe maggiore attenzione. Qui il meccanismo cambia radicalmente: gli arbitri, sulla base della convenzione arbitrale e delle regole applicabili, decidono la controversia attraverso un lodo, che produce effetti sostanzialmente assimilabili a quelli di una sentenza, nei termini previsti dalla legge. Il mediatore, invece, non giudica e non impone soluzioni; il negoziatore assistito non è un terzo imparziale, ma un professionista che tutela la posizione della propria parte. Tre istituti, dunque, con funzioni e finalità differenti, accomunati dall’ambizione di sottrarre una parte delle controversie alla giurisdizione ordinaria. Ma torniamo alla mediazione. Oggi l’esperimento è obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in un articolato elenco di materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. A queste si aggiungono le ipotesi di mediazione demandata dal giudice, quelle previste da clausole contrattuali o statutarie e, naturalmente, la mediazione volontaria, utilizzabile per una vasta gamma di controversie civili e commerciali. Non esiste, peraltro, un generale tetto massimo di valore della controversia: la mediazione non è riservata alle liti di modesta entità. Eppure, proprio mentre l’ambito applicativo si allarga, rimane irrisolta la questione della sua effettiva centralità nel sistema. Nel 2022 arriva la riforma Cartabia, attraverso il decreto legislativo n. 149, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti alternativi, ampliare le competenze, introdurre incentivi, intervenire sulla formazione e rendere più efficiente il procedimento. Seguono il decreto ministeriale n. 150 del 2023, che disciplina requisiti e funzionamento degli organismi, e ulteriori interventi normativi. Insomma, un’altra stagione di riforme, regolamenti, correttivi e adempimenti. Ma la domanda rimane: abbiamo davvero costruito una professione e un sistema capaci di incidere sulla giustizia italiana oppure abbiamo semplicemente moltiplicato le disposizioni? La mediazione dovrebbe contribuire a ridurre il carico pendente dei tribunali, liberando magistrati, personale amministrativo, risorse economiche e tempo. Potrebbe evitare anni di contenzioso per questioni che, con un confronto qualificato, potrebbero trovare una soluzione ragionevole. Ne guadagnerebbero cittadini, imprese e lo stesso Stato. Eppure, sembra che il legislatore non abbia mai voluto compiere fino in fondo il salto culturale necessario, forse anche per non alterare equilibri professionali e organizzativi già consolidati nel settore della giustizia. Non occorre evocare complotti o immaginare contrapposizioni corporative: basta osservare il risultato. Un sistema nel quale la mediazione è contemporaneamente incentivata e condizionata, promossa e burocratizzata, considerata indispensabile per alcune controversie ma ancora marginale nella percezione collettiva. Il rischio è che l’ADR diventi una sigla elegante da inserire nelle relazioni ministeriali, anziché una concreta alternativa al processo. E qui torna utile una celebre immagine letteraria: quella del Gattopardo, dove tutto sembra cambiare affinché, alla fine, nulla cambi davvero. Si riformano le procedure, si aggiornano i requisiti, si riscrivono gli articoli, si introducono nuovi obblighi formativi, ma il mediatore continua a non avere una piena identità professionale e una reale autonomia organizzativa. La domanda, allora, non è se la mediazione serva: serve eccome. La domanda è se l’Italia abbia davvero intenzione di farla funzionare. Perché una giustizia moderna non può limitarsi a proclamare la necessità di strumenti alternativi, deve anche creare le condizioni affinché questi possano svilupparsi, investire sulle competenze, riconoscere il valore del lavoro svolto e garantire una prospettiva professionale dignitosa a chi se ne occupa. Altrimenti continueremo a celebrare la giustizia alternativa nei convegni, a disciplinarla nei decreti e a lasciarla ai margini nella realtà quotidiana. Con un risultato paradossale: mentre i tribunali restano affollati, anche le soluzioni pensate per alleggerirli attendono ancora di essere messe davvero in condizione di camminare. E forse, dopo oltre vent’anni dai primi esperimenti conciliativi e sedici anni dal decreto legislativo n. 28 del 2010, sarebbe arrivato il momento di smettere di riformare la riforma e cominciare, finalmente, a credere nell’istituto.

Scritto da: Marco Naponiello

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