EBOLI. Conferenza dei Servizi impianto Sarim: L’Amministrazione precisa
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EBOLI. Conferenza dei Servizi impianto Sarim: L’Amministrazione precisa

 

Alcune precisazioni doverose rispetto alla mancata partecipazione alla Conferenza dei Servizi relativa alla richiesta di insediamento di un impianto per il trattamento dei rifiuti da parte della Sarim.

 

La conferenza dei servizi non è un procedimento a sé stante, ma è un modulo, in alcuni casi obbligatorio, che si inserisce all’interno di procedimento amministrativo già avviato.

Ciascuna amministrazione partecipa alla conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90, attraverso un unico rappresentante, competente per la materia prevalente e legittimato ad esprimere il parere sul progetto sottoposto all’esame della conferenza in forza del provvedimento di attribuzione di quelle specifiche funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109 del TUEL.  Qualora fossero richieste diverse competenze e valutazioni, il rappresentante dovrà aver cura preventivamente di coinvolgere anche le altre professionalità interne interessate, allo scopo di sintetizzare la posizione unica dell’amministrazione.

Si tratta dunque di un’attività gestionale e come tale la partecipazione è riservata esclusivamente ai rappresentanti degli organi della gestione dell’ente, e non al Sindaco.

La conferenza dei servizi per la Sarim si è svolta per ben due volte e sempre gli stessi funzionari vi hanno partecipato esprimendo parere negativo dell’Ente ed in ultimo è stata rinviata su espressa richiesta del responsabile comunale del procedimento. Non è mai stata chiesta la delega al Sindaco a cui era stata data ampia rassicurazione che sarebbe stato espresso un parere tecnico negativo come in precedenza.

Nessuno potrà mai smentire tale versione dei fatti in quanto è corrispondente al vero come sanno bene tutti.

Il Sindaco non ha appena saputo di quanto si era verificato ha immediatamente chiesto che venisse reso un provvedimento in autotutela di annullamento del silenzio assenso e di trasmettere il  parere tecnico negativo,  nonostante tutto la Regione Campania non riteneva in alcun modo vincolante il parere del Comune in quanto tale tipologia di impianto va in deroga agli strumenti urbanistici vigenti a norma dell’art 208 del dlgs. 152/2006