Dramma delle occupazioni abusive di immobili: Nota della Sicet-Cisl
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Dramma delle occupazioni abusive di immobili: Nota della Sicet-Cisl

Roma, 16/05/2023
Alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
Oggetto: Audizione informale per proposte di legge in materia di occupazione
abusiva di immobili (AC 246, 293, 316, 332, 566, 935 e 1022).

Nel ringraziare la Commissione per la possibilità che ci è stata offerta di formulare
alcune osservazioni sulla questione particolarmente spinosa degli occupanti abusivi,
segnaliamo in premessa l’estrema importanza della proposta di legge 316.
Infatti dal nostro punto di vista l’abrogazione dell’articolo 5 del Decreto Legge 47 del
2014 che impedisce agli occupanti abusivi di richiedere la residenza, l’allacciamento
ai servizi pubblici e la partecipazione ai bandi di assegnazione delle case popolari
costituisce un presupposto indispensabile per affrontare adeguatamente il problema.
Perché occorre prima di tutto restituire dignità alle persone per quanto eventualmente
responsabili di una condotta di rilevanza penale e d’altra parte la luce elettrica e l’acqua
non si negano neppure ai carcerati.
Si tratta quindi di ristabilire un principio di civiltà per tutelare alcuni diritti
fondamentali della persona.
Per il resto è di tutta evidenza che serve una soluzione per abbreviare i tempi necessari
per la restituzione dell’immobile al legittimo titolare che inoltre, come correttamente
previsto negli articoli 3 e 4 della proposta di legge 293, non può essere trattato sul
piano fiscale come se avesse avuto nel frattempo l’effettiva disponibilità del bene.
Ma è altrettanto evidente che esiste un diritto alla casa per i meno abbienti che viene di
fatto negato ed a volte anche messo in discussione in linea di principio, come se la mancanza di un alloggio a prezzi sostenibili fosse in realtà un problema esclusivamente
privato e personale.
Invece fra gli occupanti abusivi non mancano certamente persone che hanno occupato
perché indigenti e cioè famiglie impossibilitate a sostenere i prezzi praticati nel mercato
delle locazioni e che al tempo stesso avrebbero i requisiti di tipo sociale ed economico
necessari per l’assegnazione di una casa popolare.
La verità è che a monte del problema delle occupazioni abusive, così come del resto
nel caso degli sfratti e dei pignoramenti immobiliari delle prime case di abitazione, si
colloca un vuoto impressionante di politiche abitative che dura da trent’anni.
In particolare la liberalizzazione incontrollata del mercato privato delle locazioni, la
cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, l’inconsistenza dei
programmi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per incrementare l’offerta di case
popolari e la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di welfare
abitativo hanno portato progressivamente alla negazione del diritto alla casa per i ceti
meno abbienti.
Pertanto siamo assolutamente contrari all’approvazione di una norma, come ad
esempio quella contemplata nell’articolo 1 della proposta di legge 293, che esclude
l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità in favore dell’occupante
abusivo.
Del resto non sembra possibile sottrarre al giudice penale il compito di stabilire di volta
in volta se si è trattato di dolo, colpa o stato di necessità.
E questo a maggior ragione quando sono in gioco diritti costituzionali come la salute o
la casa che, come riportato nella sentenza della Consulta numero 44 del 2020, deve
ritenersi compresa nel catalogo dei diritti inviolabili dell’uomo a cui si riferisce
l’articolo 2 della Costituzione. Comprendiamo l’intenzione di voler contrastare un’ulteriore diffusione del fenomeno
delle occupazioni abusive mediante un inasprimento delle norme penali in materia.
Ma pensiamo anche che il passo non può essere più lungo della gamba.
Peraltro anche il deterrente di maggiori pene, per quanto legittimo e ammissibile, non
risolve certamente il disagio sociale che induce alle occupazioni e che anzi proprio per
effetto di scelte meramente repressive potrebbe assumere forme ben peggiori, dalle
baraccopoli ai senza tetto, fomentando le tensioni sociali e la criminalità.
Di certo concordiamo con le proposte di legge 246 e 1022 sulla possibilità di
introdurre aggravanti nel caso in cui il reato viene commesso in danno di persone che
sono a loro volta fragili come disabili, anziani e malati gravi.
E più in generale non escludiamo un giro di vite sul piano penale purché volto a
prevenire una recrudescenza del fenomeno e senza eccedere in senso punitivo.
Per questo non condividiamo ad esempio l’esclusione del patteggiamento e della
sospensione condizionale della pena che vengono ipotizzati nella proposta di legge
935 in relazione ad una nuova fattispecie aggravata del reato già previsto dall’articolo
634 del Codice Penale, che peraltro dal nostro punto di vista andrebbe comunque
circoscritta all’occupazione dell’abitazione con violenza alla persona, eliminando
qualsiasi riferimento alle pertinenze da una parte e quello agli elementi meno gravi
della minaccia o della violenza sulle cose dall’altra.
Ma soprattutto restiamo convinti del fatto che il fenomeno delle occupazioni abusive
andrebbe affrontato, sia ora che in seguito, come uno dei segnali lampanti di una grande
questione sociale che ormai attanaglia da tempo il nostro paese.
Per questo preferiamo decisamente un approccio che da un lato tenda a rafforzare i
rimedi di tipo civilistico e che dall’altro punti a valorizzare l’azione amministrativa
volta a salvaguardare la coesione sociale. Ad esempio sotto il primo profilo guardiamo con favore alla norma prevista dall’articolo 3 della proposta di legge 1022 che contempla un nuovo procedimento
cautelare per consentire una più rapida ed efficace reintegrazione nel possesso
dell’immobile adibito ad abitazione.
Siamo invece contrari rispetto a quanto previsto nelle proposte di legge 332 e 566 che
per di più, oltre ad affrontare il problema esclusivamente sul versante penale,
attribuiscono all’autorità di polizia il potere di eseguire lo sgombero in assenza di un
provvedimento giurisdizionale e quindi paiono poco compatibili con lo Stato di diritto.
Esprimiamo infine una netta contrarietà all’abrogazione dell’articolo 11 del Decreto
Legge 14 del 2017 che viene prefigurata nella proposta di legge 935.
Perché soltanto mantenendo in capo ai Prefetti ed in qualche misura anche ai Sindaci
la possibilità di intervenire a tutela dell’ordine pubblico nonché per assicurare una
tutela dei soggetti fragili che non sono in grado di reperire autonomamente una
sistemazione alloggiativa alternativa, sarà possibile continuare a governare in qualche
modo il problema.
Ed anzi al limite lo Stato, così come le Regioni, dovrebbero sostenere meglio
quest’attività dei Prefetti e dei Sindaci monitorando, coordinando e soprattutto
assegnando nuove risorse e strumenti per facilitare la gestione del problema a livello
locale.
Fabrizio Esposito
Segretario Generale
cell. 3299045256