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EBOLI. CONTRASTO FRA CONSIGLIERE COMUNALE E COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE. BRUTTISSIMA VICENDA. INDENNITÀ AD PERSONAM : NECESSITÀ DELLA SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE ! PERCHÉ POLEMIZZARE INVECE DI DARE RISPOSTE ? DI GERARDO ROSANIA 

today22 Maggio 2025

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EBOLI. CONTRASTO FRA CONSIGLIERE COMUNALE E COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE.
BRUTTISSIMA VICENDA.
INDENNITÀ AD PERSONAM : NECESSITÀ DELLA SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE !
PERCHÉ POLEMIZZARE INVECE DI DARE RISPOSTE ? DI GERARDO ROSANIA 

Il “confronto” piuttosto acceso fra un Consigliere Comunale ed il Neo Comandante della Polizia Municipale di Eboli, a cui i social hanno dato ampio risalto in queste ore, merita alcune pacate riflessioni.
Anche alla luce di alcune “esternazioni” , di esponenti autorevoli della maggioranza, piuttosto ” acrobatiche” , che sono arrivate , addirittura, a mettere in discussione il diritto del Consigliere Comunale a chiedere chiarimenti rispetto alla ” indennità ad personam” riconosciuta dalla Giunta Comunale al suddetto Comandante.

Ribadito , come già detto in altre occasioni, che la intera procedura di individuazione del Comandante rimane ammantata da una “originalità” piuttosto evidente su cui , sia la struttura tecnica sia la componente politica, si sono guardati bene dal dare chiarimenti.
Bruttissima prassi!
Che sembra riproporsi oggi.

Veniamo al caso di questi giorni partendo da alcune lapalissiane considerazioni:

1)Compiti del Consiglio Comunale : l’articolo 42 del TUEL al comma 1 recita: ” il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo”.
L’articolo 43 del TUEL , al comma 2 , ricorda che i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’ espletamento del proprio mandato.
Cosa significa? Significa che se un Consigliere chiede di conoscere le motivazioni perché la Giunta riconosce una “indennità ad personam” a un funzionario comunale, quel Condigliere sta esercitando, semplicemente, un proprio diritto e sta espletando il proprio compito. Né più, né meno!!!!

2) L’indennità ad personam è contemplata dall’art. 110 comma 3 del TUEL.
Ma non è un ” obbligo”! È una ” facoltà”: ” il trattamento economico ….per il personale degli enti locali, PUÒ essere integrato , con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam”.
Quindi la decisione di riconoscimento della indennità ad personam al Comandante della Polizia Locale è stata una scelta ” politica” della Giunta Comunale .

3) La indennità ad personam di cui sopra è ,comunque, subordinato alla esistenza di alcuni elementi ( requisiti soggettivi!) che la Giunta deve valutare : ” commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale , anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali” ;

Ricordare questi tre punti è fondamentale. Anche alla luce di quei commenti un po’ ” acrobatici ” di cui dicevo sopra.

Precisati questi elementi, e sottolineato che la delibera è scritta in modo piuttosto ” bizzarro” ( qualcuno mi spiegherà cosa significa : ” nella misura di euro 10.000 per 13 mensilità” .
Quale operazione comporta questa frase? Una moltiplicazione o una divisione? Non è una pignoleria ! Ed ovviamente ho letto il ” non” parere contabile allegato alla proposta.
Ma le delibere DEVONO essere chiare e leggibili!).

Tornando al merito,
Ho già evidenziato che la indennità ad personam può essere riconosciuta solo in presenza di alcuni, precisi , requisiti soggettivi in termini di competenza e professionalità (di cui , ovviamente , sono convinto che il neo Comandante sia ampiamente dotato).

Ma io credo che andrebbe presa in considerazione anche la deliberazione della Corte dei Conti per la Basilicata n° 69 del 2017 che si sofferma sugli altri due parametri di cui all’Art.110 comma 3 : ” la temporaneità dell’incarico” ( e quella c’è!) ; e ” le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali” e qui qualche dubbio mi sovviene.

Dice la Corte dei Conti :” appare riferibile ai soli soggetti esterni all’apparato pubblico , e ciò in quanto solo i soggetti che operano normalmente sul mercato hanno necessità di valutare una vantaggiosita’ economica , o comunque l’assenza di detrimento nell’accettare l’incarico ai sensi dell’art.110 TUEL rispetto ai vantaggi ricavabili agendo sul mercato”.
In altri termini, precisa la Corte , quella indennità non potrà essere commisurata se il soggetto destinatario fa già parte del comparto pubblico , ma solo con riferimento a soggetti terzi al fine di compensare lo svantaggio subito dalla durata condizionata del rapporto e dalla uscita dal mercato!

La domanda, quindi, diventa molto semplicemente : i requisiti previsti dall’art.110 comma 3 del TUEL , sussistono tutti?

Ritengo, pertanto, non solo DIRITTO , ma addirittura DOVERE di un Consigliere Comunale accertarsi della loro sussistenza a fronte di una delibera della Giunta Comunale che tale dubbio non chiarisce.

Perché, allora, polemizzare con il Consigliere piuttosto che , tranquillamente , rispondere e sciogliere i dubbi?

Scritto da: Marco Naponiello

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