IL TROPPO RUMORE FA MALE ALLA SALUTE: LA DISAMINA DEL FISICO ERASMO VENOSI
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IL TROPPO RUMORE FA MALE ALLA SALUTE: LA DISAMINA DEL FISICO ERASMO VENOSI

FOTO DI COPERTINA TRATTA DA FOCUS

di Marco Naponiello

Un aspetto sottovalutato , ma che incide molto sullo stato di salute è l’impatto da rumore. L’inquinamento acustico, e in particolare il rumore da traffico stradale, è uno dei principali problemi ambientali nel nostro continente. L’inquinamento acustico può avere impatti negativi sul benessere psico-fisico dell’uomo. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente e l’OMS,  il rumore è considerato la seconda causa ambientale dei problemi di salute. Al primo posto  l’inquinamento atmosferico da particolato (PM10 , PM2,5). Gli strumenti normativi ,  per avere un benessere acustico o l’evitare le vessazioni e le potenziali patologie da rumore ci sono. Manca la reale volontà politica di tutela della salute e del benessere pubblico. Tecnicamente il rumore  è un fenomeno  oscillatorio ,che consente la trasmissione di energia attraverso un mezzo. Nel vuoto non è possibile la trasmissione di rumori o vibrazioni. Le oscillazioni sono spostamenti delle particelle, intorno alla posizione di riposo e lungo la direzione di propagazione dell’onda sonora che è un’onda longitudinale. IL rumore viene valutato in decibel  rispetto al livello di pressione sonora (p)  riferita a un valore standard ( per chi ama i dettagli tecnici  vale , p0 : pressione sonora di riferimento (20µPa = 20*10-5 N/m2 ).Il livello di pressione sonora è espresso in termini logaritmici, ciò significa che una variazione di 10 dB corrisponde a un aumento o diminuzione della pressione pari a tre volte il valore originario, e con essa della sensazione di fastidio associata all’evento. L’esposizione ad una fonte di rumore può provocare nell’organismo danni fisici o psichici anche permanenti.  IL danno dipende il numero dei decibel , il tempo di esposizione, la frequenza del rumore. Il disturbo del sonno è considerato uno dei più gravi effetti sanitari negativi del rumore ambientale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suggerisce che per un riposo notturno fisiologicamente sano nelle sue fasi e durata,  dovrebbero essere evitati eventi sonori esterni all’abitazione con emissione sonora massima ( LA max superiore a 45dB(A) Il rumore ambientale  è stato correlato a problemi di tipo uditivo, ma  anche a conseguenze di altro genere sulla salute (con prove più o meno solide a seconda dei casi), come le  malattie cardiovascolari e metaboliche ( riporto titolo e link di ricerca : ( Linee guida dell’OMS sul rumore ambientale per la regione europea: una revisione sistematica del rumore ambientale e degli effetti cardiovascolari e metabolici: una sintesi; https://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/379 ) , i disturbi del sonno ( Titolo e link ricerca “ Linee guida dell’OMS sul rumore ambientale per la regione europea: una revisione sistematica del rumore ambientale e degli effetti sul sonno” ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29538344/) ,che si ripercuotono sulle attività quotidiane, il deterioramento cognitivo e lo scarso benessere mentale  ( Titolo e link della ricerca “  Linee guida dell’OMS sul rumore ambientale per la regione europea: una revisione sistematica del rumore ambientale e della qualità della vita, del benessere e della salute mentale”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30380665/ ). Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, questi effetti sulla salute possono avere luogo anche al di sotto dei 55 decibel per le fasce diurna/serale/notturna e dei 50 decibel per la fascia notturna, che sono le soglie stabilite dalla direttiva sul rumore ambientale dell’Unione europea. IL primo provvedimento legislativo è stato il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.  E’ stato il primo decreto, in attesa di una legge quadro sull’acustica, a fissare i limiti di accettabilità dei livelli di rumore per tutto il livello nazionale a causa della “grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane.”. Particolarmente rilevanti sono l’art. 6, che fissa i limiti di accettabilità per le varie sorgenti sonore fisse in attesa della zonizzazione comunale  Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione acustica del territorio, vale a dire all’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi indicate dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso (zonizzazione acustica).  Ad ognuna delle sei classi (sono VI) il decreto ha associato determinati limiti di accettabilità dei livelli sonori, con distinzione fra periodo diurno (ore 6-22) e periodo notturno (ore 22-6). Legge 447 del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” Si è dovuto attendere 4 anni per avere l’emanazione della prima disciplina organica, che ha fissato i principi fondamentali, in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e ha stabilito le competenze dello Stato e dei suoi vari organi, affidando la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente oltre che ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Questa legge, nota semplicemente come Legge Quadro, ha anche individuato la figura professionale del “tecnico competente in acustica”, che ha il compito di svolgere le attività tecniche connesse alla misurazione dell’inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell’inquinamento acustico. La Legge  447/95 definisce l’inquinamento acustico come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Vengono inoltre individuate le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di inquinamento acustico, nonché fornite indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico  Le competenze dei Comuni in  base all’art. 6 i compiti dei Comuni sono: 1)  la prima competenza fissata dalla legge a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio secondo i criteri fissati dalle Regioni 2) l’adozione dei piani di risanamento indicando tempi e modalità per la bonifica nel caso si superino i valori di attenzione 3)  ai Comuni è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l’utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive 4)  adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale 5)  funzioni amministrative di controllo 6)  adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale 7)  redazione della relazione biennale sullo stato acustico. Le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti e l’indicazione degli organismi preposti ai controlli completano il testo. All’interno degli ambienti abitativi, oltre al linite fissato nella classe di appartenenza va rispettato  il valore limite differenziale di immissione.  Il criterio differenziale impone nel periodo diurno il rispetto della differenza di 5 dB tra il rumore ambientale ed il rumore residuo , differenza che si riduce a 3 dB durante il periodo notturno. Termino ricordando anche se è a tutti noto L’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 individuava il Sindaco quale autorità sanitaria locale; l’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000 hanno confermato che il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale. In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale. TRATTO DA: https://www.corrierenazionale.net/2023/08/28/il-rumore-come-grave-problema-di-sanita-pubblica/

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