LIMITAZIONI SPOSTAMENTI IN CAMPANIA: LA NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE VINCENZO DE LUCA
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LIMITAZIONI SPOSTAMENTI IN CAMPANIA: LA NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE VINCENZO DE LUCA

ORDINANZA n. 87 del 31 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e
interprovinciale.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15
ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio
2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente
del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso,
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle
di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita’ di modularne l’applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in
particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’
e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della
situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2
maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione,
informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative
o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di
carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute
di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra
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quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro
competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per
l’economia nazionale”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14
luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei
decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia
commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento
delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decretolegge
n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e
locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle
violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura
provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di
chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della
medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’
applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative
alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto
costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato,
la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per
garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della
Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario,
individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e
secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile
2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini
dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del territorio
regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di
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monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del
decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto
alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che
porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla
stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si
confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di
contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A.
interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà
possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione
di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza
potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per
ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite
apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità,
raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione
settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2
nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1.
All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre
con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo
di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte
ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti
dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13
ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 è stato
disposto, tra l’altro:
 all’art.1, comma 9, lett.d), che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza
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di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;
 all’art. 1, comma 9, lett s), che “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il
primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in
presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero
dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di
particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari
almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di
ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e
disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire
la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico
delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”),
adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali,
con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)”;
 all’art. 1, comma 9, lett ee), che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al
tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre
consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività
di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono
adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con
i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;”;
VISTA l’Ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul BURC n.213 di pari data, con
la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli
ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso
più restrittivo rispetto alle stesse;
RILEVATO
– che il report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) n. 23 del 20 ottobre 2020
(settimana 12-18 ottobre 2020) riporta per la regione Campania un rischio alto – scenario 3
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(moderato-alto);
– che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia
dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua dei contagi a livello regionale, pur in presenza di un
significativo incremento delle capacità di testing;
– che la media giornaliera di casi positivi calcolata nel territorio regionale della Campania per la
settimana 12-18 ottobre è risultato essere pari a 1129 e per la settimana 19-25 ottobre si attesta a n.
1888;
– che è in costante aumento, altresì, la percentuale dei pazienti che necessita di un alto grado di
intensità di assistenza e cura;
– che, in data 29 ottobre 2020, è stato rilevato un numero di soggetti positivi al virus pari a 3.103, in
ulteriore incremento rispetto a quelli rilevati nei giorni scorsi, e un numero di soggetti sintomatici
parimenti in aumento;
– che l’Unità di crisi regionale ha comunicato in data odierna, sulla scorta della competente
istruttoria, l’unanime avviso secondo cui la situazione pandemica registrata all’attualità su scala
regionale impone la conferma delle previsioni di cui alla menzionata ordinanza n.85/2020 in
scadenza al 31 ottobre 2020;
RITENUTO
che quanto sopra esposto, tenuto conto dell’esigenza di contenere l’ulteriore aumento dei cluster di
contagio rilevati nel territorio regionale, che avrebbe conseguenze gravissime anche sul sistema
sanitario pubblico regionale dei posti letto- in corso di ulteriore implementazione ma tale da non
poter sostenere, a breve, un trend ulteriormente crescente dei contagi- occorre determinarsi in
conformità con quanto rappresentato dall’Unità di Crisi regionale, salve ulteriori determinazioni
all’esito della verifica quotidiana dell’andamento epidemiologico;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
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ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33
del 2020;
emana la seguente
ORDINANZA
1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e
fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di
contenimento e prevenzione dei contagi:
1.1. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e
comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli
altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento
previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30
è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono
esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti,
assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque
ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;
1.3 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o
residenza, se non strettamente necessario.
In ogni caso:
a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di
salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro;
b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio
abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono
consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,
scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti
connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali
ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni
italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);
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1.4 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai
sensi del punto 1.3 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto
producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa,
si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’
da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la
chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo
di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le
sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale, all’irrogazione della sanzioni, principali e
accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il
supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione, all’ANCI
Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA

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