FIDO-CARDIELLO: ” MENSA SCOLASTICA: AGGIUDICAZIONE DA REVOCARE. GLI EBOLITANI NON DEVONO PAGARE PER COLPA DEGLI ERRORI ALTRUI.”
Eboli Politica

FIDO-CARDIELLO: ” MENSA SCOLASTICA: AGGIUDICAZIONE DA REVOCARE. GLI EBOLITANI NON DEVONO PAGARE PER COLPA DEGLI ERRORI ALTRUI.”

( Foto di copertina  tratte Politicademente)

I capigruppo consiliari analizzano le odierne notizie di stampa.

” Che si addensano ombre e nubi pesanti sulla gestione della macchina amministrativa e politica ad Eboli, non è una novità.
Ma stamani apprendiamo di un quadro sconvolgente circa un appalto pubblico da centinaia di migliaia di euro che, secondo gli inquirenti, sembrerebbe aver preso una piega tutt’altro che regolare.

Infatti, la gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie, per il triennio 2017-2020 aveva un  l’importo complessivo presunto a base d’asta di € 864.000,00, oltre Iva.

L’aggiudicataria provvisorio dell’appalto in oggetto ha offerto un ribasso pari al 18,490% sull’ importo a base d’asta, corrispondente ad una somma presunta di aggiudicazione pari ad € 704,246,40;

Successivamente, il RUP ha proposto l’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in parola a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Così viene aggiudicata in favore della seconda in ordine di graduatoria che ha offerto, sull’importo del singolo pasto posto a base d’asta un ribasso pari a 1,000%, corrispondente ad un importo presunto di aggiudicazione pari a € 855,360,00, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Il servizio è in corso di svolgimento ed ogni anno l’Ente impegna le risorse economiche previste per il pagamento della ditta SLEM.
In data odierna la stampa locale ha riportato la notizia che il Giudice per le indagini preliminari di Salerno, Dott. Perrotta, ha rigettato la richiesta di archiviazione del PM e riaperto le indagini afferenti la gestione dell’appalto sopra indicato.
In particolare, emergono dettagli di inaudita gravità tendenti a porre ombre pesanti sull’aggiudicazione.
Infatti, si legge che: “ la seconda classificata, poi risultata vincitrice, oltre ad aver presentato una offerta economicamente meno conveniente, effettivamente  non era dotata di un requisito previsto dal bando, ossia il centro cottura nel raggio di dieci chilometri dal Comune. L’ipotesi degli inquirenti, secondo i quali vi fu un favoritismo alla ******* con pari danno per la ******, risulta dunque, alla luce degli elementi acquisiti, ASSOLUTAMENTE PLAUSIBILE.”
Tali notizie potrebbero generare ingenti danni erariali derivanti da richieste di risarcimento del danno subito da parte della seconda ditta e avere effetti sull’imparzialità dell’Ente.
Il provvedimento di aggiudicazione, così come descritto dalla stampa locale, sembrerebbe assolutamente illegittimo. Inoltre, la seconda ditta, poi risultata vincitrice andava sin da subito esclusa a causa dell’assenza di uno dei requisiti fondamentali previsti quali conditio sine qua non per la partecipazione.
Al fine di salvaguardare l’equilibrio contabile dell’Ente e per evitare ulteriori esborsi dei cittadini per eventuali danni derivanti dalla gara, abbiamo presentato una urgente interrogazione comunale, per sapere: 1) dove è situato il centro cottura della ditta aggiudicataria del servizio; 2) dove era situato il centro cottura della suddetta ditta all’atto di partecipazione all’appalto pubblico citato; 3) perché non è stata esclusa dalla gara e quali verifiche sono state effettuate; 4) se il contratto verrà immediatamente risolto e l’aggiudicazione revocata in autotutela, così garantendo buon andamento ed imparzialità dell’Ente; 5) se verranno accantonate somme in vista di possibili ricorsi per il riconoscimento del risarcimento dei danni da parte della ditta esclusa illegittimamente; 6) se l’Ente si costituirà parte civile nel prossimo giudizio.
Cariello batta un colpo e prende provvedimenti immediati.”

Eboli, 24/01/2020

Avv. Damiano Cardiello – Sig. Fido Santo Venerando
Capogruppo FI- Capogruppo Eboli 3.0

 

INTERROGAZIONE MENSA SCOLASTICA EBOLI

Al Presidente del Consiglio

comunale

Al Sindaco di Eboli (SA)

Al Segretario comunale – Resp.

Anticorruzione del Comune di

Eboli

E p.c. Al Prefetto di Salerno

Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale

Fido-Cardiello

Premesso che:

-con determinazione N° 304 – R.G. N° 1308 del 17.7.2017, si indiceva procedura di

gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. N° 50/2016, per l’affidamento

del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie, per gli

anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, per l’importo complessivo

presunto a base d’asta di € 864.000,00, oltre Iva;

– i verbali della CUC Sele – Picentini N° 1 del 15.9.2017, N° 2 e N° 3 del 20.9.2017,

N° 4 del 4.10.2017 e N° 5 del 6.11.2017, dai quali risulta aggiudicataria provvisorio

dell’appalto in oggetto la ditta Brillante s.r.l, P.I. 03303200657, con sede in Atena

Lucana, alla Via Nazionale, che ha offerto un ribasso pari al 18,490% sull’importo a

base d’asta, corrispondente ad una somma presunta di aggiudicazione pari ad €

704,246,40;

– successivamente, il RUP ha proposto l’esclusione dalla procedura di gara per

l’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs N°

50/2016 della ditta Brillante s.r.l., in quanto la predetta, a seguito verifica del

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è risultata avere una posizione di

irregolarità fiscale relativamente al pagamento di imposte e tasse;

– il verbale della CUC Sele – Picentini N° 6 del 12.1.2018, dal quale si evince che il

RUP propone l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio

di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie, per gli anni

scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, in favore della ditta SLEM, P.I.

01541081210, con sede in Piano di Sorrento (NA), alla Via II Traversa Bagnulo N°

16, collocatasi al secondo posto della graduatoria, che ha offerto, sull’importo del

singolo pasto posto a base d’asta un ribasso pari a 1,000%, corrispondente ad un

importo presunto di aggiudicazione pari a € 855,360,00, previa verifica del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara;

– la determinazione della Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini N° 62 R.G.

del 25.1.2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alle attività

del RUP e della commissione giudicatrice delle offerte ed è stata aggiudicata, ai sensi

dell’art. 32 del D.Lgs N° 50/2016 e sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 88, comma

4 bis del D.Lgs N° 159/2001, la gara per l’affidamento del servizio di refezione

scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie, per gli anni scolastici

2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 alla ditta SLEM, P.I. 01541081210, con sede in

Piano di Sorrento (NA), alla Via II Traversa Bagnulo N° 16, per aver presentato, in

sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa e per aver offerto

sull’importo del singolo pasto posto a base d’asta un ribasso pari a 1,000%,

corrispondente ad un importo presunto di aggiudicazione pari a € 855,360,00 oltre

Iva.

Ritenuto che:

– il servizio è in corso di svolgimento ed ogni anno l’Ente impegna le risorse

economiche previste per il pagamento della ditta SLEM;

– in data 24 gennaio 2020 la stampa locale ha riportato la notizia che il Giudice

per le indagini preliminari di Salerno, Dott. Perrotta, ha rigettato la richiesta di

archiviazione del PM e riaperto le indagini afferenti la gestione dell’appalto

sopra indicato;

– in particolare, emergono dettagli di inaudita gravità tendenti a porre ombre

pesanti sull’aggiudicazione. Infatti, si legge che: “ la seconda classificata, poi

risultata vincitrice, oltre ad aver presentato una offerta economicamente

meno conveniente, effettivamente non era dotata di un requisito previsto

dal bando, ossia il centro cottura nel raggio di dieci chilometri dal

Comune.

Lipotesi degli inquirenti, secondo i quali vi fu un favoritismo alla SLEM

con pari danno per la Brillante, risulta dunque, alla luce degli elementi

acquisiti, ASSOLUTAMENTE PLAUSIBILE.”

Considerato che:

– tali notizie potrebbero generare ingenti danni erariali derivanti da richieste di

risarcimento del danno subito da parte della seconda ditta e avere effetti

sull’imparzialità dell’Ente;

– l’aggiudicazione in oggetto, così come descritto dalla stampa locale,

sembrerebbe assolutamente illegittima. Inoltre, la seconda ditta, poi risultata

vincitrice andava sin da subito esclusa a causa dell’assenza di uno dei requisiti

fondamentali previsti quali conditio sine qua non per la partecipazione;

Tanto premesso e ritenuto, interrogano la S.V. per sapere: 1) dove è situato il

centro cottura della ditta SLEM, aggiudicataria del servizio; 2) dove era situato il

centro cottura della suddetta ditta all’atto di partecipazione all’appalto pubblico

citato; 3) perché non è stata esclusa dalla gara; 4) se il contratto verrà

immediatamente risolto e l’aggiudicazione revocata in autotutela, così garantendo

buon andamento ed imparzialità dell’Ente; 5) se verranno accantonate somme in

vista di possibili ricorsi per il riconoscimento del risarcimento dei danni da parte

della ditta esclusa illegittimamente; 6) se l’Ente si costituirà parte civile nel

prossimo giudizio.

Eboli, 24/01/2020

Avv. Damiano Cardiello Sig. Fido Santo Venerando

Capogruppo FI- Capogruppo Eboli 3.

 

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