MUTAZIONE CORONAVIRUS & ARRIVI DAL REGNO UNITO: NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA
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MUTAZIONE CORONAVIRUS & ARRIVI DAL REGNO UNITO: NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA

ORDINANZA n. 99 del 20 dicembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. Disposizioni conseguenti all’Ordinanza del Ministro della Salute del20 dicembre 2020- Arrivi sul territorio regionale dal Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord.VISTO l’art. 32 della Costituzione;VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 ess.mm.ii., a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo,sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, unao piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata nonsuperiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020,termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita’ dimodularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologicodel predetto virus”;VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,convertito dalla legge14 luglio 2020, n. 74 e, inparticolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni disicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenzagiornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a taleandamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggiosono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore disanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento dellaprotezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazioneall’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteristabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione deidecreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misurederogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” el’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nellemore dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2,comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche

Giunta Regionale della Campania Il Presidentesituazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio oin una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelleattualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delleattivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanzastrategica per l’economia nazionale”; VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli)del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello dicui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovverodei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con lasanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazionesia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzioneamministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Perl’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3,del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’attodell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario perimpedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzioneaccessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazionedella medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamentealla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti alloStato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimiproventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertateda funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3.Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunquepiu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensidell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;VISTOil DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Pergarantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regionimonitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propriterritori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitarioregionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero dellaSalute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza delCapo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successivemodificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario,individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute,ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo

Giunta Regionale della Campania Il Presidente2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree delterritorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività dimonitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischiomoderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A.interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriorivalutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propriservizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma nongestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse diconcerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 delDPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questacostituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione nonvalutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazioneaggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. IlMinistero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. el’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischioe realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata enon gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;;VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1.All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;(omissis)..2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposteai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelledisposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previstidai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;VISTOil Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischisanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”); VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, avente efficacia a far data dal 4 dicembre 2020 e, in particolare,l’Allegato 20 al DPCM, che riporta, tra i Paesi inclusi nel relativo elenco C, il Regno Unito; VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 (“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiarei rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”); VISTA l’Ordinanza regionale n.96 del 10 dicembre, con la quale sono state adottate “Disposizioniconcernenti controlli degli arrivi e della mobilità in ambito regionale”; RILEVATO

Giunta Regionale della Campania Il Presidente- che il Segretariato alla salute britannico ha riferito nelle scorse ore alla Camera dei Comuni e hadiffuso a livello internazionale informazioni in ordine all’avvenuta rilevazione in territoriobritannico di una nuova versione di Sars-Cov-2, che in poco tempo ha causato un ingente numeroinfezioni registrate in 60 diverse località tra Londra e il Sud dell’Inghilterra; – che l ‘Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato di essere in “stretto contatto”con le autorità del Regno Unito dopo la recente scoperta di una nuova variante mutata del virus cheprovoca il Covid-19, avente una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più, dallecaratteristiche ed implicazioni ancora non note; – che in data odierna il Ministro della Salute, con propria Ordinanza, ha disposto che “1. Ai fini delcontenimento della diffusione del virus Covid-19, ferme restando le disposizioni di cui al decretodel presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal RegnoUnito di gran Bretagna e Irlanda del Nord.2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorniantecedenti alla presente Ordinanza hanno soggiornato o transitato nel regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord. 3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che neiquattordici giorni antecedenti alla presente Ordinanza hanno soggiornato o transitato nel regnoUnito di gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicareimmediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dellaAzienda Sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a testo molecolare o antigenico, daeffettuarsi per mezzo di tampone”; RITENUTO- che risulta indispensabile scongiurare i rischi di diffusione della nuova variante del virus, le cuiimplicazioni sono ancora sconosciute, rischi connessi agli arrivi, sul territorio regionale, di cittadiniprovenienti dal Regno Unito ed Irlanda del Nord attraverso scali aerei o ferroviari internazionali onazionali ovvero attraverso altri mezzi di trasporto, pubblico o privato; – che, a tal fine, occorre assicurare adeguati controlli attraverso la somministrazione di tamponi, inconformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute sopra citata, nonchél’osservanza dell’obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni, onde scongiurare il rischioconnesso alla mobilità sul territorio di cittadini, risultati negativi al tampone, durante il periodo dipotenziale incubazione del virus; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di caratterecontingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficaciaestesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nellemedesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze dicarattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suoterritorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso diemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibilie urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesimeordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazioneall’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado delterritorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità

Giunta Regionale della Campania Il Presidenteurbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo deiresidenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e disomministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione deiprovvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza oassistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza edell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisceche “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale leordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunitàlocale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione dicentri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione delladimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33del 2020;SENTITO il Ministro della Salute;SENTITI l’USMAF e l’Unità di Crisi regionale; emana la seguenteORDINANZA1.Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione delcontesto epidemiologico, nelle more di ulteriori provvedimenti statali, con decorrenzaimmediata e fino al 7 gennaio 2020: 1.1. ai cittadini provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord ed in ingresso sul territorioregionale della Campania, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali,con qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato ovvero che abbiano soggiornato o sianotransitati nel Regno Unito e in Irlanda del Nord nei quattordici giorni antecedenti al presenteprovvedimento, è fatto obbligo: – di sottoporsi ai controlli predisposti dall’USMAF, dalle AASSLL ed altre strutture sanitariedi concerto con l’Unità di Crisi regionale e l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno,attraverso la somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020; – di osservare in ogni caso l’isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale; – di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall’ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza (per i cittadini campani) ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i competenti controlli. 1.2. E’ dato mandato alle AASSLL campane – con il supporto, ove necessario, dell’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno – al fine dell’efficace attuazione delle misure di cui al presente provvedimento nonché delle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 dicembre 2020 sul territorio regionale della Campania.

Giunta Regionale della Campania Il Presidente2.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazionidalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cuiall’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sonopunite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previstodall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazionidalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento inmisura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni perle violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni perle violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’che le hanno disposte. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.3.Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, comeconvertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertatesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agentidello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando leviolazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delleprovince e dei comuni.4.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità diCrisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sitoistituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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