Eboli: Statuto e regolamento modificati dal Consiglio
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Eboli: Statuto e regolamento modificati dal Consiglio

Statuto e regolamento modificati dal Consigli. Il Consiglio comunale si adegua ai tempi e alla normativa vigente per rendere più efficace l’azione politica e amministrativa. E lo fa, dopo un lungo e condiviso lavoro nella commissione competente presieduta dal consigliere Adolfo Lavorgna che ha raccolto le istanze di maggioranza e minoranza, tutte confluite nelle due delibere attraverso la modifica dello Statuto e poi del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale in due sedute distinte. Entrambe le sessioni hanno visto il voto unanime dei presenti. 

Lo statuto comunale, infatti, che risaliva al 2011, comprendeva ancora istituti ormai superati dalla normativa come quello del difensore civico o quella del direttore generale che attualmente può essere nominato solo in enti locali con più di 100mila abitanti (entrambi aboliti dalla Finanziaria del 2009).Sempre in base alle leggi vigenti è stata adeguata anche la tempistica della contabilità dell’ente per rendere coerenti gli adempimenti e più efficace l’azione dell’ente.È stata anche aggiornata la previsione sulla nomina dei revisori dei conti che sempre dal 2011 devono essere estratti a sorte da un apposito elenco.Novità essenzialmente politica, invece, l’introduzione della figura del vicepresidente del Consiglio che avrà, però, solo funzioni vicarie in assenza del presidente e, cosa più importante forse, l’alternanza tra le due figure di maggioranza e minoranza. Se cioè il Presidente, come nel caso attuale, è espressione della maggioranza, il vice sarà espressione della minoranza. Messa nera su bianco la maggioranza qualificata che porta all’elezione sia del Presidente che del vice. Un calcolo che proprio all’insediamento dell’attuale consiliatura pose problemi per la conta essendovi diverse interpretazioni. D’ora in poi, infatti, per l’elezione del Presidente – a scrutino segreto – saranno necessari in prima convocazione 17 voti su 25 – si considera dunque anche il Sindaco – mentre dopo due votazioni infruttuose basterà la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Per il vicepresidente basterà la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio quindi 13 voti. Si definiscono poi le incompatibilità tra le cariche di presidente e vice presidente del Consiglio e quelle di Sindaco, Presidente o vice di commissioni consiliari e finanche con quelle di rappresentanti del Comune in enti o aziende.