EBOLI:CARTELLE TARI. L’AMMINISTRAZIONE PRECISA
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EBOLI:CARTELLE TARI. L’AMMINISTRAZIONE PRECISA

Inoltrare le cartelle esattoriali per la Tari è un atto dovuto. Il servizio, secondo la normativa vigente, va coperto interamente attraverso la tariffazione. Purtroppo, nonostante il difficile momento che i cittadini stanno attraversando, non chiedere la riscossione significherebbe incorrere in danno erariale. Sarebbe auspicabile che una forza di maggioranza come il Pd, piuttosto che fare demagogia su un argomento così delicato, giacché è presente sia nel governo regionale che in quello nazionale, promuovesse una modifica della normativa in questione. Nel frattempo, però, per quanto sia sgradevole, il Comune non può omettere atti dovuti. 

Quanto alle scadenze e alla prescrizione si specifica quanto segue, sulla base dei pareri chiesti agli uffici competenti: gli atti emessi dall’ente contestano ai contribuenti l’omesso pagamento della TARI. Per l’anno d’imposta 2015 il comune ha emesso la richiesta di pagamento a mezzo raccomandata (quindi con data certa) nell’anno 2017, pertanto è dal 2017 che decorrono i 5 anni previsti dall’art. 1 comma 161 della Legge 296/2006 in base al quale: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.  Pertanto per l’anno 2015 il termine decadenziale spira al 31/12/2022 e, considerata la sospensione dei termini disposta dall’art 67 del D.L. 18/2020, si va al 26/03/2023. Quindi non c’è nessuna decadenza. Anche per l’anno 2016 la richiesta di pagamento a mezzo raccomandata è stata effettuata dall’ente nel 2018. Pertanto il termine quinquennale decorre dal 2018 e la scadenza per emettere un avviso di accertamento per omesso pagamento è fissata al 31/12/2023 e così via per le altre annualità. 

Si precisa infine che si tratta di accertamenti partiti negli anni scorsi il cui iter si avvia a conclusione attualmente.