Ammissibilità della cedolare secca per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati dalle imprese in qualità di conduttori. Nota Sicet Cisl
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Ammissibilità della cedolare secca per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati dalle imprese in qualità di conduttori. Nota Sicet Cisl

SI RINGRAZIA IL SEG. GEN. SICET CISL SALERNO AVV. GAETANO D’AGOSTINO PER L’INFORMATIVA

A tutte le Strutture Regionali e Territoriali SICET
e p.c. Andrea Cuccello Segretario Confederale CISL
Roma, 10/05/2024
Prot.: 145
Oggetto: Sentenza 12395/24 Corte di Cassazione – Ammissibilità della cedolare
secca per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati dalle imprese in qualità
di conduttori.
In allegato la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sez. Tributaria che
risolve un contrasto interpretativo insorto fra l’Agenzia delle Entrate e alcune
Commissioni di Giustizia Tributaria relativamente alla possibilità di usufruire della
cedolare secca nel caso di contratti ad uso abitativo in cui il conduttore è un’impresa.
Poiché la norma (art. 3 co. 6 Decreto Legislativo 23/2011) stabilisce che la possibilità
di utilizzare la cedolare secca è riservata soltanto alle persone che non affittano
nell’ambito di un’attività professionale o di impresa, la Cassazione risolve la questione
nel senso che nessun problema si pone invece nel caso in cui il conduttore è un’impresa.
Si tratta di una decisione che avrà ripercussioni non indifferenti sul mercato del lavoro
e su quello delle locazioni.
Sotto il primo profilo soprattutto in quei contesti territoriali dove l’offerta di lavoro
rimane parzialmente insoddisfatta sia a causa dell’elevato costo degli alloggi che
disincentiva la mobilità dei lavoratori, sia per la tendenza della proprietà ad affittare
soltanto in presenza di forti garanzie di solvibilità.
Sindacato Inquilini Casa e Territorio – aderente alla Cisl
_______________________________________________________________________________________
SICET Nazionale – Via Napoleone III, 6 – 00185 Roma
 06/4958701- sito internet: www.sicet.it – email: [email protected] pec: [email protected]
E sotto questo punto di vista si rafforza una convergenza di interessi fra il mondo del
lavoro e i sindacati degli inquilini stante la necessità di ottenere condizioni contrattuali
migliori a fronte di un’assunzione diretta degli obblighi da parte delle imprese.
Non a caso nel documento approvato dall’Esecutivo Nazionale il 17 aprile u.s. abbiamo
sottolineato, oltre alla necessità di monitorare e rafforzare in generale la contrattazione
sindacale prevista dalla legge 431/98, l’opportunità di prevedere appositi benefici
fiscali a favore delle imprese che stipulano contratti di locazione a canone concordato
per alloggi da destinare a lavoratori fuori sede.
Ora, essendo intervenuta questa sentenza che di fatto estende gli sgravi fiscali in favore
delle imprese che stipulano contratti ad uso abitativo, siamo chiamati ad intervenire
concretamente.
Perché occorre contrastare la diffusione dei contratti ad uso foresteria del tutto
deregolamentati e che notoriamente si prestano a fenomeni speculativi e/o ritorsivi non
soltanto da parte dei proprietari ma a volte anche di coloro che assumono formalmente
e giuridicamente la veste di conduttore.
E quindi occorre uno sforzo particolare da parte nostra per sviluppare in controtendenza
la contrattazione integrativa agli accordi territoriali e a questo scopo servirà anche
coinvolgere adeguatamente la Cisl e le Federazioni di Categoria in quanto diretti
interlocutori del mondo delle imprese.
Un saluto a tutti.
Fabrizio Esposito
Segretario Generale

Sentenza sez. tributaria della cassazione, scarica:👇

145 circ Cassazione sentenza 12395 -2024 

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